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Carta dei servizi
Principi generali
Art.1 Principi ispiratori 1. Nella erogazione dei propri servizi, la Facoltà si ispira ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di efficienza e di trasparenza. Art. 2 Rapporti tra docenti, personale amministrativo e studenti 1. I rapporti tra docenti, personale amministrativo e studenti sono improntati alla collaborazione reciproca nel rispetto del ruolo di ciascuno. Art. 3 Accesso ai percorsi formativi 1. La Facoltà fornisce agli studenti le informazioni necessarie per colmare eventuali lacune formative, raggiungere gli obiettivi formativi e completare il percorso di studi. 2. La Facoltà garantisce la prosecuzione degli esami per gli studenti iscritti a corsi di laurea ed esami non più attivati. Art. 4 Diritto di accesso 1. Nel rispetto della normativa vigente, la Facoltà garantisce l'accesso degli studenti alla documentazione di interesse generale. Art. 5 Trasparenza dell'attività degli organi collegiali 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Facoltà fornisce con continuità notizie, anche in forma telematica, sull'attività degli organi collegiali, predisponendo una apposita bacheca. Art. 6 Rappresentanze studentesche 1. I rappresentanti degli studenti provvedono a dare la massima diffusione delle notizie di loro competenza. In particolare, forniscono notizie relative ai lavori svolti negli Organi in cui sono stati eletti. 2. È potere dei rappresentanti raccogliere le istanze degli studenti e discuterle nelle sedi adeguate. Essi rappresentano peraltro lo strumento di dialogo privilegiato con gli Organi dei quali fanno parte. 3. Nel rispetto del diritto di riunione e di assemblea, la Facoltà mette a disposizione delle rappresentanze studentesche appositi spazi e strumenti dedicati alla loro attività. 4. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, la Facoltà provvede all'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione delle linee di indirizzo e per l'attuazione delle scelte sulla didattica. Art. 7 Informazioni 1. La Facoltà direttamente o per il tramite degli uffici del Polo e con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti assicura agli studenti pronta, esauriente e completa informazione sulla propria attività, sulla didattica, sugli adempimenti amministrativi e su qualsiasi altro aspetto della vita accademica che possa interessare gli studenti. Ciò avviene di norma attraverso il web. 2. In particolare, prima dell'inizio dell'anno accademico, la Facoltà provvede alla pubblicazione sul proprio sito della "Guida per gli Studenti" e alla diffusione delle informazioni sull'attività didattica tramite strumenti telematici (sito internet di Facoltà) e compatibilmente con le disponibilità di bilancio alla pubblicazione anche di una versione cartacea. In ogni caso è la versione elettronica a far fede in caso di discordanze. Le informazioni sono periodicamente aggiornate a cura della Presidenza. 3. La Facoltà vigila affinché ogni singolo docente fornisca, tramite il sito internet, un programma dettagliato ed aggiornato delle attività didattiche e a dare notizia delle attività di ricerca relative alla propria materia. 4. Gli studenti si impegnano a prendere visione degli strumenti messi loro a disposizione dalla Facoltà e dai docenti e a rispettare gli orari definiti dagli uffici amministrativi per la diffusione delle informazioni. 5. Nel rispetto dello spirito di collaborazione e di reciprocità è compito di ognuno segnalare alla Presidenza di Facoltà in forma scritta e documentata eventuali disservizi. 6. Gli studenti hanno diritto a ricevere tempestivamente le informazioni e gli atti relativi alla propria carriera. 7. La Facoltà si impegna a pubblicizzare gli orari di apertura dei propri uffici amministrativi. Attività di sostegno agli studenti Art. 8 Orientamento in ingresso e in itinere 1.La Facoltà, tramite una propria Commissione permanente, assicura l'orientamento per i nuovi iscritti. Compito della Commissione è coadiuvare lo studente nella scelta formativa, rendendolo consapevole dell'oggetto degli studi e degli sbocchi professionali cui tende il singolo Corso di laurea. 2. La Commissione cura, altresì, l'orientamento in itinere dello studente in ordine alla scelta del percorso di studi più funzionale agli interessi maturati e lo coadiuva nella redazione del piano degli studi. 3. La Commissione è formata dai delegati dei singoli Corsi di laurea ed è presieduta da un Professore delegato dal Consiglio di Facoltà. La Commissione opera in collaborazione con i rappresentanti degli studenti. Art. 9 Studenti diversamente abili 1. La Facoltà si impegna a favorire l'accesso alle attività didattiche agli studenti diversamente abili in collaborazione con il servizio di accoglienza studenti con disabilità istituito presso le strutture dell'Ateneo. 2. La Facoltà designa un Professore delegato alla cura dei rapporti con gli studenti diversamente abili, al fine di garantire le migliori condizioni per l'accesso alle attività didattiche. Art. 10 Studenti lavoratori 1. La Facoltà si impegna a favorire forme articolate di organizzazione didattica utili alla frequenza degli studenti lavoratori. Art. 11 Studenti detenuti 1. La Facoltà promuove azioni concertate con il Ministero della Giustizia, o con le sue strutture decentrate, per consentire di sostenere gli esami a coloro che abbiano restrizioni della libertà personale e si impegna, nel rispetto delle norme di funzionamento delle suddette strutture, a fornire assistenza per la preparazione degli esami, anche eventualmente facendo ricorso a personale non strutturato.
Attività didattica Art. 12 Orari di lezione e di ricevimento 1. La Facoltà si impegna a fornire tempestive informazioni in ordine agli orari di lezione e di ricevimento dei docenti nei termini stabiliti dalle norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo. 2. La Facoltà si impegna a non variare gli orari delle lezioni e di ricevimento, salvo casi eccezionali o imprevedibili e a comunicare agli studenti con il massimo preavviso e la massima diffusione possibili eventuali variazioni.. 3. Per le materie obbligatorie dei singoli Corsi di studio, per ciascun anno di corso, i singoli Corsi di Studio si impegnano a collaborare con gli uffici del Polo in modo da determinare gli orari delle lezioni evitando che si verifichino sovrapposizioni. Art. 13 Prove di esame 1. La Facoltà vigila affinché ogni docente fornisca all'inizio dell'anno accademico adeguate informazioni sulle modalità d'esame, e prima dell'inizio dei corsi informazioni sull'eventuale previsione di prove intermedie e sul valore attribuito alle diverse prove. 2. Salvo casi eccezionali o imprevedibili, qualsiasi variazione del calendario degli appelli deve essere comunicata con un preavviso di almeno sette giorni. In nessun caso è consentito anticipare la data o l'ora della prova. 3. Gli studenti hanno diritto a sostenere prove d'esame coerenti con il programma e proporzionate al numero di CFU attribuiti. 4. Nel caso di esito negativo di un esame, il docente non può impedire allo studente di sostenere nuovamente l'esame se sono trascorsi 25 giorni dalla data della prova. 5. Ciascuno studente ha diritto a consultare la propria prova scritta nei limiti di tempo e di orario fissati dal docente. Lo studente ha altresì diritto di chiedere al docente di motivare l'esito. Non è in ogni caso ammessa la richiesta di consultare le prove scritte dopo la chiusura dell'anno accademico. Art. 14 Accesso ai testi 1. La Facoltà garantisce che tutti i testi adottati nei Corsi di laurea, compreso l'ulteriore materiale didattico eventualmente fornito dal docente, siano presenti per la libera consultazione nella Biblioteca del Polo delle Scienze sociali o in altri luoghi della Facoltà. Qualora ciò non rechi un aggravio eccessivo di lavoro le dispense sono fornite in formato digitale. Art. 15 Questionari sulla didattica e sugli esami 1. All'approssimarsi del termine di ogni insegnamento, il titolare del corso fornisce agli studenti un questionario sulla didattica, da compilarsi in forma anonima. 2. I questionari vengono utilizzati per migliorare l'attività didattica e ottimizzare la qualità del servizio. 3. I questionari devono essere trasmessi alla Presidenza di Facoltà che li inoltra all'Ufficio dell'Ateneo deputato all'elaborazione dei dati. 4. I dati risultanti dall'analisi dei questionari sono pubblicati sul sito della Facoltà. Art. 16 Tesi 1. La Facoltà garantisce nel periodo di preparazione dell'elaborato finale che il docente-relatore sia impegnato ad assistere lo studente nel suo lavoro. 2. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite da apposito regolamento. Attività di formazione durante il corso di laurea Art. 17 Tirocini 1. La Facoltà, in collaborazione con i singoli Corsi di laurea, provvede a promuovere, la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, che permettano agli studenti di svolgere un periodo di tirocinio finalizzato ad un primo contatto con il mondo del lavoro. 2. Nella stipula delle convenzioni, la Facoltà si impegna a definire le modalità di svolgimento del tirocinio permettendo allo studente-tirocinante la normale frequenza ai corsi. 3. In particolare, la Facoltà vigila sul rispetto delle seguenti condizioni: - i turni di tirocinio devono essere svolti nelle ore diurne; - le ore di tirocinio devono essere proporzionate al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del Corso di laurea. Art. 18 Internazionalizzazione 1. La Facoltà agevola la permanenza di studenti presso Università dell'Unione europea e altre Università esterne all'Unione all'interno di programmi di mobilità. 2. La Facoltà promuove l'internazionalizzazione dei Corsi di studio in convenzione con Università straniere. 3. Gli studenti hanno diritto ad una adeguata informazione sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e su tutte le misure di sostegno ad essi rivolte. 4. Gli studenti hanno diritto al pieno riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniere purché risultanti dal piano di studi approvato e compatibili con il learning-agreement. 5. Al fine di facilitare l'attività dello studente, la Facoltà si impegna a fornire informazioni sui bandi per l'accesso alle borse di mobilità internazionale e ad assistere lo studente negli adempimenti necessari ad intraprendere il periodo di studi all'estero e ad ottenere il pieno riconoscimento dei crediti. Art. 19 Incontri di orientamento al lavoro 1. La Facoltà istituisce un Comitato di indirizzo che di concerto con i Comitati di indirizzo dei singoli Corsi di Laurea favorisce l'incontro tra laureandi ed esponenti del mondo del lavoro funzionali a facilitare l'accesso dei laureati alle attività professionali. Procedure di reclamo Art. 20 Reclami al Preside 1. In caso di violazione dei principi sanciti nella Carta o di qualsiasi disservizio della Facoltà, gli interessati possono presentare reclamo al Preside, in forma cartacea o telematica, di preferenza tramite i rappresentanti degli studenti, con esclusione di ogni forma anonima. 2. È onere del reclamante collaborare con gli organi di Facoltà per rendere possibile la verifica della fondatezza del proprio reclamo. 3. Il Preside, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, deve fornire una risposta completa, ove richiesto in forma scritta, dandone adeguata pubblicità entro un termine congruo alla verifica di cui al punto 2 e comunque non oltre i 30 giorni. 4. I ricorsi al Preside nonché le relative risposte sono notificate per conoscenza all'Organo permanente per l'attuazione della Carta. Controllo dell'attuazione della Carta Art. 21 Organo permanente per l'attuazione della Carta* 1. La Facoltà istituisce un organo permanente per l'attuazione della Carta e per valutare l'efficacia e la qualità dei servizi resi. 2. L'organo interviene anche, su istanza degli interessati, nel caso in cui la risposta fornita dal Preside su un reclamo non sia ritenuta sufficiente. L'Organo ha diritto ad ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. 3. L'organo è nominato dal Consiglio di Facoltà ed è composto da docenti e studenti in misura paritetica. L'organo dura in carica due anni. I componenti possono rimanere in carica al massimo per due mandati successivi. 4. L'Organo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Qualora lo richieda almeno la metà dei componenti, si procede ad una convocazione straordinaria. 5. L'Organo riferisce annualmente sui risultati della propria attività al Consiglio di Facoltà. Ha facoltà di adire il Garante dei diritti previsto dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo. *La Commissione permanente per l'attuazione della Carta è attualmente composta da:
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